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LA DISCIPLINA IVA SULL’ACQUISTO DEI BIGLIETTI AEREI

Esempi pratici per comprendere come registrare correttamente le nostre fatture

A cura di Comunicazione Audit Quality

In caso di acquisto di biglietti aerei, il committente italiano deve seguire un distinto trattamento ai fini IVA a seconda della tratta del volo e dove è stabilita la compagnia che rende il servizio di trasporto.

Consideriamo l’ipotesi di un biglietto acquistato da una compagnia aerea straniera.

In questo caso occorre porre attenzione alla territorialità Iva dell’operazione sulla fattura emessa dal prestatore estero nei confronti del committente nazionale senza applicazione dell’imposta.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 1, D.P.R. 633/1972, costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionalinon imponibili i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto. In sostanza si considera volo internazionale il volo che parte dall’Italia con destinazione estera – Ue o extra-Ue – o viceversa, mentre il volo estero non si svolge neanche in minima parte sul territorio nazionale.

La risoluzione AdE 89/1997 ha stabilito che sui voli internazionali vengano applicate delle percentuali forfettarie di percorrenza nel territorio nazionale, considerato che risulta difficile suddividere con certezza la tratta interna dalla tratta fuori confini nazionali. Per questo motivo, sempre l’AdE ha stabilito con la circolare AdE 37/E/2011 (paragrafo 3.1.3) che le prestazioni di servizi rese nello spazio aereo italiano debbano essere forfetariamente individuate nella misura del 38 per cento dell’intero tragitto del singolo volo internazionale. In altre parole, il 38% dell’intero tragitto del singolo volo internazionale viene considerata “tratta italiana” non imponibile ai sensi dell’articolo 9 D.P.R. 633/1972 mentre la restante parte (il 62%), ossia la parte fuori dal territorio dello Stato, è considerata fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7-quater.

 

Caso 1 – Fattura emessa da compagnia aerea stabilita nel territorio comunitario.

La fattura emessa da una compagnia aerea comunitaria riferita a una tratta internazionale (Milano-Londra) deve essere registrata dal committente nazionale con l’integrazione della fattura del prestatore distinguendo:

  • la parte nazionale, pari al 38% del corrispettivo, come non imponibile Iva articolo 9, comma 1, n. 1) D.P.R. 633/1972;
  • la parte estera, pari al 62% del corrispettivo, come fuori campo Iva articolo 7-quater, comma 1, lett. b), D.P.R. 633/1972.

L’applicazione del reverse charge comporta la doppia annotazione nel registro Iva acquisti e nel registro Iva vendite. Inoltre, dal 1° gennaio 2019 tale procedura continua ad essere gestita in forma analogica in quanto la controparte dell’operazione è un soggetto non stabilito in Italia e pertanto non tenuto alla fatturazione elettronica.

L’operazione dovrà esser invece riepilogata anche nell’esterometro.

Infatti, l’acquisto del volo aereo documentato da fattura, appositamente integrata dal committente nazionale, dovrà essere segnalato ai fini della comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere esterometro – esclusivamente tra le operazioni passive indicando la natura dell’operazione:

  • N2 per la parte fuori campo Iva articolo 7-quater D.P.R. 633/1972 (se tale quota è stata registrata sul registro Iva acquisti);
  • N3 per la parte non imponibile articolo 9, comma 1, n. 1, D.P.R. 633/1972.

Inoltre, nel campo “TipoDocumento” dovrà essere riportato il codice “TD11” riferito acquisti intracomunitari di servizi.

Nel caso in cui il biglietto di viaggio sia intestato direttamente al dipendente, l’operazione viene registrata soltanto in contabilità generale a fronte della nota spese per il rimborso.

 

Caso 2 – Fattura emessa da compagnia aerea extracomunitaria.

La fattura emessa da una compagnia extracomunitaria per una tratta internazionale deve essere registrata dal committente italiano mediante l’emissione di un’autofattura, distinguendo la tratta interna dalla tratta estera come descritto in precedenza.

Ai fini dell’esterometro valgono le medesime indicazioni con riguardo al campo “Natura operazione”, mentre il “TipoDocumento” dovrà essere valorizzato con il codice “TD01”.

Si segnala che la fattura estera relativa a un volo con tratta completamente in territorio estero può non essere registrata nel registro Iva acquisti e, conseguentemente, non dovrà essere inserita nell’esterometro (operazione integralmente fuori campo Iva ex articolo 7 quater D.P.R. 633/1972).

 

Caso 3 – Fattura emessa da compagnia aerea extracomunitaria per volo interno.

L’ultima casistica riguarda il biglietto emesso da una compagnia extra-Ue per un volo interno (Milano-Palermo). In tal caso, il committente nazionale deve emettere un’autofattura con Iva al 10%, con doppia registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, con Iva indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis1, comma 1, lett. e), D.P.R. 633/1972.

Ai fini dell’esterometro la compilazione del file xml richiederà l’esposizione, sempre solo tra le operazioni passive DTR, del campo “Aliquota” e “Imposta” in luogo della natura operazione e il “TipoDocumento” TD01.

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